Milan - Gianluigi Donnarumma, nessuna clausola. La notizia è ormai di diverse ore fa, ma a rendere più gravosa la situazione, a dispetto di una notifica contrattuale che avrebbe costretto Fassone a cedere il suo "gioiellino" a cifre predeterminiate, c'è la reiterata volontà del suo agente. Ma andiamo per ordine: niente clausola da 70 milioni per il 18enne portiere rossonero, in attesa di conferme da parte della società. Che però continua ad essere corteggiata da almeno due club, che dispongono di ampia liquidità per realizzare l'assalto, già a giugno: il PSG, che deve sostituire Areola e che ad agosto stava per chiudere per Reina, e il Real che con Raiola nutre ottimi rapporti da sempre, e che vuole trovare un erede da Navas. Ad oggi, per inciso, Donnarumma ha un contratto da circa 6 milioni, valido sino al 2021. Ma il suo procuratore sarebbe già disposto a ridiscuterlo o annullarlo, dopo averlo sottoscritto in estate: ne parla oggi il Corriere, su cui si legge che l'accordo "prevedeva due diverse clausole rescissorie, una di 40 milioni in caso di mancato approdo del Milan alla Champions e l’altra di 70 nell’eventualità di una promozione europea dei rossoneri. Peccato che l’intesa siglata stia franando fra colpi bassi, mancate firme, e minacce di causa. Andiamo con ordine: la clausola non è stata depositata in Lega dal Milan per il semplice motivo che la controparte non l’ha sottoscritta".
Il momento sarebbe non buono, anzi: "La tensione negli studi legali degli avvocati del Milan [...] è salita a livelli altissimi dopoché è comparsa nelle ultime settimane la prima di svariate mail dell’avvocato Rigo, consulente di Mino Raiola. Il clan del procuratore di Donnarumma invoca l’annullamento del contratto firmato in estate appellandosi a una presunta violenza morale che il ragazzo avrebbe subito [...] Così Gigio, dopo aver percepito tre mensilità, ha inviato un documento ai dirigenti in cui sostiene di essere stato oggetto di pressioni psicologiche, firmando senza la necessaria serenità. Se dimostrato, la violenza morale che costituisce un vizio del consenso ai sensi dell’articolo 1435 del codice civile determina l’annullabilità del contratto".