Buone notizie per il Parma, che ha visto il suo ricorso parzialmente accolto dalla Corte Federale d'Appello. La squadra ducale non avrà punti di penalizzazione nel prossimo campionato, ma dovrà soltanto pagare una sanzione di 20mila euro; cancellati dunque i 5 punti previsti dalla prima sentenza.

Festeggia anche Emanuele Calaiò, la cui squalifica è stata ridotta: non più 2 anni, ma solo fino al 31 dicembre 2018. Per l'attaccante è prevista un'ammenda di 30mila euro. È stato invece respinto il ricorso del Palermo.

Di seguito il comunicato della FIGC:

"1. Ricorso Calc. CALAIO’ EMANUELE (all’epoca dei fatti tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) avverso le sanzioni: - squalifica di anni 2; - ammenda di € 20.000,00; inflitte al reclamante per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

2. Ricorso PARMA CALCIO 1913 SRL avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

3. Ricorso US CITTA’ DI PALERMO SPA avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società Parma Calcio 1913 Srl seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

ACCOGLIE PARZIALMENTE i ricorsi del Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini: - squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele; - ammenda di € 20.000,00 alla società Parma calcio 1913 S.r.l.. RESPINGE il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A.".